Art. 13.
(Disposizioni transitorie).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, possono iscriversi all'Albo nazionale, entro tre mesi dalla data di costituzione dell'Albo stesso, gli operatori e le imprese subacquee di cui all'articolo 1 che dimostrano di aver operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nel settore

 

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dei lavori subacquei e iperbarici, attraverso idonee attestazioni amministrative rilasciate dalle capitanerie di porto competenti per territorio.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni in essa contenute.